Una delle domande frequenti sulle ristrutturazioni è la questione IVA 10%
Tutti pensano che nei lavori di ristrutturazioni e manutenzione straordinaria l’IVA sia al 10% ma per quello che riguarda gli infissi non è sempre vero, ecco un estrapolato della guida dell’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA art 31 comma 1 lettera A) e B), realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
ascensori e montacarichi
infissi esterni e interni
caldaie
video citofoni
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
sanitari e rubinetteria da bagni
impianti di sicurezza.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
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Per tutti gli altri interventi di RECUPERO EDILIZIO art 31 comma 1 lettera C) D) E) è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Si tratta, in particolare:
restauro art 31 comma 1 lettera C)
risanamento conservativo art 31 comma 1 lettera D)
ristrutturazione art 31 comma 1 lettera E)
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Per semplificarvi le cose vi faccio notare che stiamo sempre parlando dello stesso riferimento normativo:
art 31 comma 1
quello che cambia è la Lettera identificativa:
IVA 10%+22% lettere A-B
IVA 10% lettere C-D-E
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